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23 Novembre 2024
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Nuova legge sullo sport, presentata la proposta di Daniela Sbrollini (PD)

proposta-legge-sport-sbrolliniPresentata martedì scorso la proposta di legge dell’On. Daniela Sbrollini, responsabile nazionale sport e Welfare PD, che intende promuovere l’educazione motoria e la cultura sportiva all’interno di un nuovo e ampio sistema di welfare.

Una legge quadro per lo sport sottoscritta da oltre 150 deputati
di tutti i gruppi parlamentari e che è stata presentata anche dal capogruppo del Pd Ettore Rosato, dal VicePresidente della VII commissione Bruno Molea (scelta civica),  da Francesco Soro per il CONI dal Presidente FIGC Carlo Tavecchio, VicePresidente Anci Roberto Pella, il direttore dell’Aic Fabio Poli e il presidente della commissione antidoping ministero della salute Pino Capua.

“Questa proposta di legge – ha dichiarato la deputata vicentina –, suddivisa in 9 articoli riconosce lo sport come importante fattore di sviluppo umano e valido strumento di prevenzione e cura sanitaria. All’interno del testo è presente il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive, la tutela del percorso formativo e scolastico per gli studenti – atleti e  particolari indicazioni per la corretta promozione dello sport per anziani, per i più giovani, per lo sport nelle carceri, per i disabili e per lo sport come strumenti d’integrazione nei centri di accoglienza per migranti.

“E’ una proposta di legge – ha sottolineato l’On. Sbrollini – completa, ampia e chiara sullo sport che vogliamo da oggi in poi in Italia, uno sport per tutti che superi le barriere sociali, culturali, che sia fonte dieducazione, benessere e anche d’iniziativa economica nel Paese. Sono molto orgogliosa del lavoro svolto fin’ora ma non è altro che un punto di partenza:  intendo girare l’Italia come responsabile Sport e Welfare del PD, per approfondire la realtà e le necessità dello sport Italiano e poter mettere a sistema le competenze e le tante belle iniziative per migliorare . Possiamo fare ancora molto. Coni, Federazioni, amministrazioni locali e politica devono lavorare insieme perché migliorare l’offerta sportiva, culturale e sanitaria che lo sport sa offrire è un obiettivo di tutti”.

Il Testo integrale della proposta di legge.

ART. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica riconosce lo sport come importante fattore per lo sviluppo umano, come efficace strumento educativo, di prevenzione e di riabilitazione sanitaria e sociale, nonché come strumento di partecipazione, di inclusione sociale, di solidarietà e di pluralismo e garantisce il diritto di tutti all’esercizio dell’attività motoria e sportiva.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell’attività motoria organizzata e promuovono la cultura sportiva come parte integrante dell’identità della nazione. Per cultura sportiva si intendono i princìpi dettati dalla Carta olimpica, la solidarietà, la lealtà e il rispetto dei princìpi etici fondamentali universali.
3. La presente legge reca disposizioni per tutelare i professionisti che intendono spendere le proprie competenze per proporre, valutare e organizzare le attività motorie e sportive nelle strutture pubbliche e private.
4. Lo Stato impedisce l’abuso politico o commerciale dello sport e degli atleti e agevola le realtà sportive che contribuiscono allo sviluppo etico e sociale della comunità in cui operano.

ART. 2.
(Istituzione della figura professionale dell’educatore   motorio-sportivo).
1.È istituita la figura professionale dell’educatore motorio-sportivo.
2. Al professionista educatore motoriosportivo spettano i compiti di   conduzione e di valutazione delle attività motorie, sportive e di fitness individuali e di gruppo per tutte le età, a carattere educativo, ricreativo o sportivo, anche per la promozione della salute nella comunità, nonché le attività di allenamento e di preparazione fisica e atletica relative allo sport dilettantistico e professionistico.
3. Il professionista educatore motoriosportivo deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe L-22 delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, o del diploma di  educazione fisica rilasciato dagli ex istituti superiori di educazione fisica ovvero di titoli universitari, anche conseguiti all’estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia.

ART. 3.
(Istituzione   della   figura   professionale    del manager  dello  sport).
1.È istituita la figura professionale delmanager  dello  sport.
2.Al professionista manager dello sport spettano i compiti di:
a)organizzazione e gestione delle attività sportive e delle attività motorie, gestione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e delle associazioni sportive;
b)conduzione e gestione di strutture pubbliche e private per le attività motorie ludiche e ricreative e per le attività connesse alla cura della salute;
c)verifica di qualità delle diverse tipologie delle strutture e dei servizi per lo sport e per le attività motorie, compresi gli eventi sportivi, nonché gestione economico-aziendale delle organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle aziende che producono e commercializzano strumenti, tecnologie, beni e servizi nell’ambito delle attività motorie e sportive.
3.Il professionista manager dello sport deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe LM-47 delle lauree magistrali in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, o di titoli universitari, anche conseguiti all’estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia, ovvero di un titolo  di  master universitario di primo o di secondo livello in materia di management   dello  sport.

ART. 4.
(Associazioni   professionali   riconosciute).
1.I soggetti di cui agli articoli 2 e 3 possono costituire una o più associazioni professionali con le seguenti caratteristiche:
a)ciascuna associazione ha natura di diritto privato, non ha finalità di lucro, è costituita su base volontaria ed è riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
b)la partecipazione all’associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;
c)ciascuna associazione è iscritta nell’apposito registro delle associazioni professionali riconosciute istituito presso il Ministero della giustizia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico;
d)gli organi e i compiti di ciascuna associazione sono disciplinati da un apposito statuto adottato dalla stessa associazione in conformità alla legislazione  vigente in materia;
e)lo statuto e le clausole associative garantiscono  la  precisa  identificazione delle attività professionali cui  l’associazione si riferisce, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra  gli  associati,  l’osservanza  e la costante verifica dell’effettiva applicazione di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dalla stessa associa-
zione, le idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione e in particolare i livelli di qualificazione e di aggiornamento professionali, nonché la costante verifica della professionalità per gli iscritti con opportune iniziative periodiche di formazione e di aggiornamento professionali;
f)    l’iscrizione all’associazione è subordinata alla verifica da parte della stessa associazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione;
g)    l’associazione è tenuta a rendere noti al pubblico gli elenchi contenenti i nominativi dei professionisti iscritti, nonché a rilasciare periodicamente agli stessi iscritti, su loro richiesta, un attestato relativo alla qualificazione professionale e tecnico-scientifica conseguita, assicurando che tali attestati siano redatti e rilasciati in base a verifiche di carattere oggettivo e a dati certi, in possesso della medesima associazione, concernenti la professionalità e le specializzazioni;
h)    ciascuna associazione è di norma articolata su base regionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle categorie di professionisti rappresentate.

ART. 5.
(Promozione dell’attività motoria e sportiva e della cultura sportiva).

1.    Lo Stato promuove l’attività motoria e sportiva e la cultura sportiva presso tutte fasce della popolazione e in particolare:
a)    nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Gli studenti delle scuole pubbliche usufruiscono di una formazione motoria e sportiva non inferiore a due ore settimanali. Le attività proposte includono attività ludico-ricreative, motorie e sportive impartite da educatori motorio-sportivi riconosciuti e qualificati. Sono organizzate attività che hanno come scopo l’apprendimento della cultura sportiva,  la storia dello sport italiano e internazionale  nonché attività di educazione alimentare volte all’insegnamento di  uno  stile  di  vita  sano e all’adozione di corrette abitudini alimentari. Alle attività motorie pratiche e alle attività culturali sportive è riconosciuto un grande  valore  educativo  e   formativo;

b)    negli istituti penitenziari maschili e femminili, riconoscendo un grande valore rieducativo e sociale all’attività motoria e sportiva, sono inoltre proposte ai detenuti e agli internati attività culturali relative al mondo sportivo in modo da coniugare contenuti coerenti con i valori dello sport con gli obiettivi dei programmi di rieducazione negli istituti penitenziari quali i princìpi del rispetto delle regole, di lealtà, di correttezza, rispetto del  prossimo e della dignità della persona;

c)    presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo, i centri di identificazione ed espulsione e i centri di accoglienza per migranti, le attività sportive proposte hanno fini di inclusione sociale e di integrazione e costituiscono un momento di svago ricreativo per tutti gli utenti;

d)    attraverso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva sono promossi percorsi di avvicinamento al movimento e allo sport per le fasce di popolazione più anziane. L’attività motoria, organizzata e impartita da personale qualificato,  è  promossa come efficace strumento di tutela della salute e di prevenzione di malattie degenerative del sistema nervoso e cardiocircolatorio, nonché come occasione di svago e di socialità;

e)    il Ministero  della  salute,  le regioni e gli enti locali, in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico e con  il CONI, promuovono e organizzano attività motoria adattata per i soggetti disabili. L’attività motoria adattata è caratterizzata da obiettivi di inclusione sociale, di miglioramento delle capacità funzionali e di autonomia dei soggetti disabili. Tale attività costituisce altresì occasione di svago e di socialità garantendo comunque la sicurezza e il benessere psico-fisico degli utenti;

f)    l’accesso agli impianti e alle attività sportive o ricreative è garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o altre opinioni, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale, condizione economica, nascita o qualsiasi altro status ai sensi di quanto previsto dalla Carta europea dello sport.

ART. 6.

(Istituzione della Giornata nazionale della cultura  sportiva  e  dell’educazione  motoria).

1.    È istituita la Giornata nazionale della cultura sportiva e dell’educazione motoria, che si celebra il  primo  venerdì del mese di ottobre di ogni anno. In tale Giornata le amministrazioni pubbliche, il CONI, le federazioni sportive nazionali, le associazioni benemerite, gli enti di promozione sportiva, le società sportive professionistiche e gli atleti vincitori di medaglie olimpiche, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore sportivo e con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si impegnano a organizzare iniziative volte a promuovere la cultura sportiva e la storia dello sport italiano.
2.    I soggetti di cui al comma 1 si impegnano altresì a promuovere la funzione educativa dell’attività motoria quale fondamentale fattore di sviluppo armonico dell’uomo, della crescita psicologica e motoria dell’individuo, nonché strumento efficace per l’integrazione sociale, per il rispetto delle regole e per il rifiuto dell’utilizzo di strumenti sleali di competizione quali il doping e per il rifiuto del razzismo.

ART. 7.
(Sostegno al percorso sportivo di alto livello per  gli  studenti  atleti).
1.    Lo Stato riconosce e tutela i giovani sportivi che parallelamente al percorso formativo e scolastico intraprendono un percorso sportivo di alto livello e che intendono partecipare a competizioni sportive nazionali o internazionali.
2.    Allo studente atleta, iscritto presso una federazione sportiva nazionale, che intenda e abbia i requisiti per partecipare a una competizione sportiva nazionale o internazionale è concessa, in seguito a richiesta scritta, una parziale esenzione dall’obbligo di frequenza scolastica.  In caso di studente atleta minorenne la richiesta deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o, solo in caso di impossibilità di questi, da un soggetto maggiorenne a cui il minore è affidato.
3.    Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sottoscrive un protocollo d’intesa con le federazioni sportive nazionali per la tutela del percorso sportivo e formativo dello studente atleta, che include anche l’istituzione di percorsi di recupero didattico per gli studenti atleti.

ART. 8.
(Trasmissione  televisiva).

1.    La trasmissione di contenuti audiovisivi in chiaro tramite apparecchi radiotelevisivi è considerata uno strumento rilevante per la diffusione dell’educazione motoria e della cultura sportiva nella popolazione.
2.    Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad apportare modifiche all’articolo 2 della deliberazione n. 8/1999 del 9 marzo 1999 della medesima Autorità, eliminando dalla lista di eventi considerati di particolare importanza per la società da trasmettere sui canali televisivi liberamente accessibili i riferimenti alla partecipazione di squadre italiane e della squadra nazionale italiana.

ART. 9.
(Detrazioni  fiscali).
1.    La detrazione  fiscale  per  l’iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o  altre  strutture  che  promuovono lo sport dilettantistico, prevista dall’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si applica anche ai soggetti di età compresa tra diciotto e ventisei anni a condizione che il beneficiario sia convivente e a carico di almeno uno dei genitori, nonché ai soggetti di età superiore a sessanta anni.

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