Ecco le sentenze del giudice sportivo
SOCIETA‘
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Cagliari, Crotone e Vicenza hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRIGHENTI Nicolò (Vicenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALZANO Antonio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
AMMONIZIONE
TREDICESIMA SANZIONE
GIACOMELLI Stefano (Vicenza)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
EBAGUA Osarimen (Vicenza)
SESTA SANZIONE
MORETTI Federico (Vicenza)
TERZA SANZIONE
RAICEVIC Filip (Vicenza)
VITA Alessio (Vicenza)